Il tar di Palermo ha accolto il ricorso degli avvocati Erio Buceti e Laura Lo Faro di Catania disponendo l’annullamento della procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuol secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale e finalizzata alla definizione della graduatoria di vincitori, destinata ai docenti precari di strumento musicale chitarra.
Il tribunale amministrativo regionale, condividendo la tesi dei legali dei ricorrenti in ordine alla necessaria coerenza tra il settore scientifico/accademico disciplinare del nominato commissario e lo specifico settore di concorso, ha disposto che i cordofoni, a prescindere da ulteriori suddivisioni interne, l’affinità di insegnamenti può non predicarsi con riferimento a strumenti appartenenti a classi differenti, nel caso di specie, i cordofoni e gli aerofoni, come il sassofono”.
È stato ritenuto meritevole di integrale accoglimento anche l’ulteriore motivo di ricorso riferito all’illegittimità della procedura a fronte dell’avvenuta nomina di altro commissario nonché allo stesso bando di concorso in quanto lo stesso risultava assunto nell’interesse del sindaato “un ruomo che manifesta un’attività di rappresentanza esterna al sindacato non riconducibile a quello di mero nuncius, in un ambito particolarmente sensibile quale quello della contrattazione collettiva”.
I giudici del Tar di Palermo hanno disposto l’annullamento di tutti i provvedimenti impugnati e conseguente regressione della procedura concorsuale alla fase di nomina dei componenti della commissione per la classe di concorso AV56, stante l’acclarata illegittimità dei componenti nominati dall’ufficio scolastico regionale. Il provvedimento ha invalidato la procedura concorsuale, travolgendo le assunzioni avvenute all’esito della stessa.