La scelta di immatricolare la propria autovettura come autocarro può essere motivo di forti risparmi a fini strettamente fiscali. Allo stesso tempo andrebbe però ricordato che non sempre è possibile farlo e che per capire se esista la possibilità di praticare con successo questa strada esiste una formula ben precisa. Il primo passo da fare è comunque cercare di capire la differenza, da un punto di vista prettamente fiscale, intercorrente tra la canonica immatricolazione riferita a un’auto e quella riguardante invece gli autocarri. Da questo punto di vista si può sicuramente affermare come nella seconda ipotesi si possano collezionare risparmi non trascurabili sotto forma di tasse e imposte, oltre che per il bollo auto. Altri vantaggi sono poi cumulabili grazie alla deducibilità dell’Ires e alla detrazione Iva, senza contare polizze assicurative meno onerose. Per capire meglio il tutto sarebbe però sempre consigliabile consultarsi con il proprio commercialista e fare una rapida ricognizione in grado di sgombrare il campo e fare massima chiarezza. Un buon punto di partenza per approfondire è possibile trovarlo qui: http://www.polizzeonline.net/polizza-autocarri.
Va intanto premesso che l’immatricolazione di un’auto in qualità di autocarro non porta ad un’automatica detrazione dei costi, in quanto tale eventualità è permessa solo ai mezzi che svolgono reale attività d’impresa. Farlo in mancanza di questo requisito è perciò assolutamente inutile. Per stabilire la reale possibilità di equiparare la propria vettura ad un autocarro, può comunque aiutare l’Agenzia delle Entrate, che ha varato una precisa formula al proposito: “I= Potenza in kw / (portata in tonnellate – tara in tonnellate)”. Ove il risultato del calcolo vada a superare il limite di 180, il veicolo va senz’altro ascritto alla categoria delle automobili. Anche se comunque il dato venga a situarsi sotto il limite indicato, resterà da stabilire se può godere dei vantaggi di carattere fiscale tipici degli autocarri. Per quanto riguarda la deducibilità fiscale, infatti, viene a sussistere soltanto nel caso in cui il veicolo venga usato esclusivamente a fini di impresa, oppure destinato all’utilizzo da parte dell’amministratore, all’uso promiscuo (anche personale) da parte di un dipendente o ad un utilizzo esclusivo riservato ai dipendenti dell’azienda.
Scendendo più nel dettaglio, va ricordato come il regime di deducibilità ai fini dell’Irpef o dell’Ires possa effettivamente comportare grandi vantaggi. Poiché l’autocarro rappresenta un mezzo strumentale, tutti i costi conducibili al suo impiego possono essere interamente dedotti. Un vantaggio che viene quantificato generalmente dagli addetti ai lavori nell’ordine del 70%. Mentre ove si tratti di un automezzo utilizzato in maniera promiscua per l’attività aziendale o relativa al lavoro autonomo dell’intestatario può godere di detrazioni fiscali nella misura del 40%.
Va ricordato che l’ipotesi di immatricolare vetture in qualità di autocarri è una pratica ormai in vigore da molti decenni. In particolare negli anni ’80 essa ha a lungo rappresentato una modalità favorevole per cercare di eludere il fisco e portare in deduzione tutti i costi relativi agli automezzi alla stregua di beni esclusivamente strumentali. Dal primo giorno di luglio del 2006 questo comportamento non è però più possibile, in quanto equiparato ad un semplice espediente per eludere o addirittura evadere il fisco.
Nel caso in cui si provveda ad immatricolare la propria vettura come automezzo nonostante superi il valore di 180 già ricordato, si va incontro a sanzioni ben precise. In particolare va ricordato come le sanzioni a norma di legge per le infrazioni in questione sono di due tipi: la prima comporta il non riconoscimento dei costi dedotti in maniera impropria dal contribuente, la seconda la multa pecuniaria in cui si può incorrere trasportando persone con automezzi che sarebbero invece adibiti alla movimentazione di cose. La multa in questione varia da 389 a 1559 euro e ad essa si va ad aggiungere una sospensione della patente che può andare da uno a sei mesi. Le infrazioni di questo genere possono essere rilevate dai vigili urbani, dalla polizia stradale o dalla Guardia di Finanza.
Considerati i costi tra multa e impossibilità di guidare il proprio mezzo per il periodo di sospensione della patente, risulta del tutto chiaro come prima di immatricolare il proprio automezzo come autocarro occorra perciò considerare attentamente la situazione e, soprattutto, evitare di forzarla ricorrendo ad un trucco che può infine rivelarsi un vero e proprio boomerang dal punto di vista economico.